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Normativa affitti brevi: le regole nel 2026

Chi affitta casa ai turisti non ha davanti una legge sola. Ha quattro corpi di norme che si sono stratificati in vent'anni, scritti in momenti diversi e per scopi diversi: uno fiscale, uno sull'identificazione degli immobili, uno di pubblica sicurezza e uno regionale. Nessuno dei quattro rimanda agli altri in modo ordinato, ed è questo — più della singola regola — che rende faticoso capire se sei in regola.

Questa guida mette in fila la normativa degli affitti brevi come si presenta a settembre 2026: quali leggi si applicano, che cosa è cambiato negli ultimi mesi, quali adempimenti restano in capo a chi affitta e che cosa succede a chi non li rispetta. Ogni riferimento qui sotto è linkato al testo di legge o alla fonte pubblica che lo contiene.

Quali leggi regolano gli affitti brevi in Italia?

Non esiste un testo unico degli affitti brevi: la disciplina nasce dall'incrocio di quattro fonti, ognuna con una finalità propria. Il perno è l'articolo 4 del decreto-legge 50/2017, che contiene la definizione stessa di locazione breve e il suo regime fiscale.

Quella definizione conviene leggerla per intero, perché stabilisce chi entra nel perimetro. Sono locazioni brevi i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, compresi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari immobiliari e portali telematici. Tre elementi contano: la durata, la persona fisica, l'assenza di impresa. Se cade uno dei tre, cambia il regime.

Sopra questa base si sono aggiunti gli altri blocchi: il codice identificativo nazionale e i requisiti di sicurezza, la comunicazione degli ospiti alle questure, le norme regionali sulla classificazione delle strutture. Dal 2026 c'è anche un livello europeo.

Norma Che cosa disciplina
Art. 4 DL 50/2017 Definizione di locazione breve, cedolare secca, ritenuta degli intermediari, imposta di soggiorno
Art. 13-ter DL 145/2023 CIN, esposizione del codice, dispositivi di sicurezza, SCIA per l'attività imprenditoriale, sanzioni
Art. 109 TULPS Comunicazione dei dati degli ospiti alle questure tramite il portale Alloggiati Web
Leggi regionali di settore Classificazione delle strutture ricettive, codici identificativi regionali, comunicazioni al Comune
Reg. (UE) 2024/1028 Procedure di registrazione degli alloggi e condivisione dei dati fra piattaforme e autorità

Le regole sugli affitti brevi, quindi, non si trovano in un posto solo: si compongono. È il motivo per cui due proprietari con lo stesso appartamento e lo stesso annuncio possono avere adempimenti diversi, se stanno in due regioni diverse.

Cosa è cambiato con le norme più recenti?

Nel 2026 due interventi hanno spostato davvero qualcosa: la soglia oltre la quale l'attività si presume imprenditoriale e l'arrivo di un regolamento europeo sulla registrazione degli alloggi. Il resto dell'impianto — CIN, questura, sicurezza — è rimasto quello costruito fra il 2023 e il 2025. Guardando agli affitti brevi, cosa cambia riguarda quindi due piani distinti: quanti immobili puoi tenere fuori dalla forma imprenditoriale e quanti dati sul tuo alloggio circolano fra piattaforme e autorità.

Il primo cambiamento è fiscale ed è il più immediato. Come ricostruisce la guida dell'Agenzia delle entrate aggiornata il 15 aprile 2026, a partire dal 2026 la legge 199/2025 ha stabilito che il regime fiscale delle locazioni brevi può essere riconosciuto solo in caso di destinazione a questa finalità di non più di due appartamenti per ciascun periodo d'imposta; superata questa soglia, l'attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Chi ha tre o più immobili in affitto breve non è più, per presunzione di legge, un privato che integra il reddito.

Sul fronte delle aliquote, il testo vigente dell'articolo 4 prevede la cedolare secca al 26 per cento, ridotta al 21 per cento per i redditi derivanti dai contratti relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi. Il dettaglio dei calcoli e delle alternative sta nella nostra guida alla tassazione degli affitti brevi, che affronta il tema per intero.

Il secondo cambiamento è europeo e riguarda i dati. Il regolamento sugli affitti brevi approvato dall'Unione europea — il regolamento (UE) 2024/1028 — si applica a decorrere dal 20 maggio 2026 e stabilisce norme comuni per la raccolta e la condivisione dei dati fra le piattaforme online e le autorità competenti. Prevede che le procedure di registrazione siano disponibili online, che rilascino in modo automatico e immediato un numero di registrazione per ciascuna unità e che i numeri finiscano in un registro pubblico e facilmente accessibile.

Per chi affitta, la conseguenza pratica sta nell'articolo 7 del regolamento: le piattaforme devono organizzare la propria interfaccia in modo da imporre al locatore di dichiarare se l'alloggio si trova in una zona soggetta a registrazione e, in caso affermativo, da garantire che il numero di registrazione sia stato fornito prima di consentire l'offerta del servizio, indicandolo chiaramente nell'annuncio. Le stesse piattaforme devono compiere sforzi ragionevoli per verificare in modo casuale e periodico la validità dei numeri dichiarati.

Messe in fila, sugli affitti brevi le nuove regole del 2026 hanno natura diversa da quelle degli anni scorsi: non arriva un altro adempimento da fare in Comune, ma un sistema che rende i dati confrontabili fra piattaforme e amministrazioni.

Quali obblighi ha chi affitta: CIN, questura e sicurezza?

Gli obblighi di chi affitta si riducono a quattro: ottenere ed esporre il CIN, comunicare gli ospiti alla questura, dotare l'immobile dei dispositivi di sicurezza richiesti e — solo se l'attività è imprenditoriale — presentare la SCIA al Comune. Valgono anche per chi affitta una singola stanza e per chi non è proprietario ma dispone dell'immobile a titolo legittimo.

Il CIN è il codice che il Ministero del turismo assegna a ogni unità destinata alla locazione turistica o breve. Chi propone o concede in locazione l'immobile è tenuto a esporlo all'esterno dello stabile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, e a indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato; lo stesso obbligo di indicazione negli annunci grava sugli intermediari e sui gestori di portali telematici. La procedura completa, dall'istanza al Ministero all'inserimento nell'annuncio, è nella nostra guida su che cos'è il CIN e come ottenerlo.

La comunicazione degli ospiti passa dal portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, che raccoglie le generalità delle persone alloggiate e le trasmette alle questure competenti. Il portale indica che i dati vanno inviati entro le 24 ore successive all'arrivo e che, per i soggiornanti la cui permanenza sia inferiore a 24 ore, le generalità vanno inviate all'arrivo stesso. Le credenziali si richiedono con un'istanza all'ufficio di Polizia competente per territorio.

Sulla sicurezza la norma è puntuale e vale per tutti, non solo per chi opera in forma d'impresa. L'articolo 13-ter stabilisce che tutte le unità immobiliari siano dotate di dispositivi funzionanti per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché di estintori portatili a norma di legge, in posizioni accessibili e visibili, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per chi gestisce nelle forme imprenditoriali si aggiungono i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale, e l'obbligo di segnalazione certificata di inizio attività allo sportello unico per le attività produttive del Comune.

Le regole cambiano da regione a regione?

Sì, e in modo sostanziale: la classificazione delle strutture ricettive è definita dalle normative regionali e delle province autonome, e diverse regioni impongono adempimenti propri che si sommano a quelli nazionali. La stessa norma sul CIN parte da questo presupposto, visto che le regioni e le province autonome che avevano già attivato codici identificativi propri sono tenute alla loro ricodificazione come CIN.

Un esempio concreto rende l'idea. In Toscana, il testo unico del turismo — la legge regionale 61/2024 — prevede che chi dà in locazione per finalità turistica in forma non imprenditoriale un immobile debba presentare una comunicazione al Comune dove è ubicato l'alloggio, contestualmente all'inizio dell'attività locativa; a ogni alloggio viene attribuito un codice identificativo regionale, presupposto per l'ottenimento del CIN. Sono passaggi che la normativa nazionale non prevede e che, in un'altra regione, hanno forme differenti.

Il regolamento europeo non cancella questa geografia. Il suo articolo 2 chiarisce che non pregiudica le norme nazionali, regionali o locali che disciplinano l'accesso ai servizi di locazione a breve termine, né quelle su pianificazione urbana, edilizia, alloggi e locazioni. Anche i Comuni conservano spazio proprio: la legge affida a loro le funzioni di controllo e l'applicazione delle sanzioni amministrative, attraverso gli organi di polizia locale.

La conseguenza operativa è che la prima verifica da fare non è sulla legge dello Stato, ma sul sito della propria regione e del proprio Comune. Se stai partendo adesso, la guida su come funzionano gli affitti brevi mette in ordine l'intero percorso prima di questo passaggio.

Cosa rischia chi non si adegua?

Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13-ter vanno da 500 a 10.000 euro a seconda della violazione, e a chi pubblica un annuncio irregolare si aggiunge la rimozione immediata dell'annuncio stesso. Gli importi sono graduati in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile.

Nel dettaglio, l'immobile privo di CIN è punito con la sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro; la mancata esposizione o indicazione del codice da 500 a 5.000 euro, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione, insieme alla rimozione dell'annuncio irregolare pubblicato. L'assenza dei dispositivi di rilevazione e degli estintori richiesti costa da 600 a 6.000 euro per ciascuna violazione accertata, e l'esercizio in forma imprenditoriale senza SCIA da 2.000 a 10.000 euro.

Due dettagli meritano attenzione perché sfuggono facilmente. Il primo: la sanzione sulla mancata esposizione si applica per ciascuna unità immobiliare, quindi con più appartamenti il conto si moltiplica. Il secondo: le disposizioni sanzionatorie nazionali non trovano applicazione se lo stesso fatto è sanzionato dalla normativa regionale — il che significa che l'importo effettivo può dipendere da dove si trova l'immobile.

Restano poi le conseguenze che non passano da una multa. Un annuncio rimosso è una fonte di reddito che si ferma; una posizione fiscale sbagliata sulla soglia dei due appartamenti si trascina in dichiarazione; una comunicazione agli ospiti non trasmessa riguarda la pubblica sicurezza, non la burocrazia.

La nuova normativa sugli affitti brevi non è particolarmente complessa presa un pezzo alla volta: è la somma dei pezzi, e il fatto che ognuno abbia un'autorità e una scadenza diverse, a renderla un lavoro continuo. È esattamente la parte che esce dalle tue mani quando affidi l'immobile a un gestore: la nostra gestione della burocrazia degli affitti brevi segue il CIN, le comunicazioni alle questure, gli adempimenti regionali e comunali, e li tiene aggiornati quando le regole cambiano — come è successo due volte quest'anno.

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